Le presenti condizioni generali di contratto (di seguito “Condizioni Generali”) unitamente alle condizioni particolari di contratto (di seguito “Condizioni Particolari”) contenute, insieme ad ulteriori previsioni di dettaglio, all’interno dell’Ordine di Servizio (di seguito “Ordine di Servizio” o “Ordini di Servizio”) disciplinano la licenza d’uso del software “SPORTRICK” ( di seguito “Software”) nonché la fornitura dei servizi connessi all’utilizzo dello stesso (di seguito “Servizio” o “Servizi”) che SPORTRICK Tech S.r.l., con sede in via Brigata Reggio 28, Reggio Emilia, P.Iva 02795590351 (di seguito “Fornitore” o “SPORTRICK TECH”) e le sue collegate, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, offre ai soggetti, persone giuridiche, (di seguito “Cliente” o “Clienti”) che ne facciano richiesta secondo i termini e le modalità di seguito descritte.
SPORTRICK e il Cliente saranno di seguito indicati congiuntamente come “Parti” o disgiuntamente come “Parte”. Le Condizioni Generali e l’Ordine di Servizio saranno indicati congiuntamente come “Contratto”.
Servizio: servizi offerti da SPORTRICK TECH che consentono al Cliente l’uso del software SPORTRICK.
Software: il software SPORTRICK
Contratto: Condizioni Generali di Contratto e l’Ordine di Servizio.
API: L’interfaccia di programmi applicativi resi disponibili dal Software come descritto nel dettaglio al link https://api.sportrick.com/help e i suoi aggiornamenti e qualsiasi altra interfaccia di programma applicativo che sono sviluppati e resi disponibili da SPORTRICK TECH e mediante le quali il Cliente gestisce i Servizi offerti e interagisce con essi.
Infrastruttura: indica l’insieme delle risorse computazionali e dei software middleware necessari all’esecuzione del software SPORTRICK
Documentazione on-line: indica la documentazione consultabile on-line sul sito http://wiki.sportrick.com avente ad oggetto i requisiti tecnici e funzionali, conformemente alla relativa versione del Software.
Dati personali: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
Licenza d’uso: indica i termini contrattuali d’uso del Software ed è regolata dal Contratto. Essa non costituisce vendita o cessione di nessun titolo o diritto di proprietà relativo al Software, agli aggiornamenti, alla documentazione e ad ogni altro applicativo/programma eventualmente connesso all’utilizzo del Servizio.
Legge: Leggi della Repubblica Italiana.
Terze parti: indica le persone giuridiche diverse dalle Parti e/o fornitori diversi da SPORTRICK TECH.
Corrispettivo: la somma di denaro corrisposta dal Cliente a SPORTRICK TECH per l’uso dei Servizi e/o della Licenza d’uso del Software.
Diligenza professionale: livello di attenzione e prudenza che la Parte del Contratto deve prestare nell’adempimento degli obblighi contrattuali e da valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata.
Buona fede: per buona fede si intende il comportamento delle Parti contrattuali basato sulle regole di lealtà, onestà e correttezza così da porre in essere una condotta che assicuri comunque all’altra parte di poter adempiere correttamente a ciò che è prescritto dal Contratto.
Negligenza: fa riferimento alla condotta non adeguata, non attenta e non diligente, tenuta dalla Parte e/o Parti contrattuali nell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto
Per ulteriori definizioni si rinvia a quanto disciplinato nelle Condizioni Particolari relative a ciascun servizio.
Art 1.1. Le presenti Condizioni Generali descrivono le modalità e i termini con le quali SPORTRICK TECH concede al Cliente la Licenza d’uso del Software e offre i Servizi ad esso connessi nelle modalità cloud attraverso la piattaforma on line. Le Condizioni Particolari e le previsioni di dettaglio relative ai Servizi sono identificate nel relativo Ordine di Servizio del Cliente e precisano ulteriormente il contenuto specifico degli impegni che le Parti rispettivamente assumono.
Art 1.3. Le Condizioni Generali insieme al relativo Ordine di Servizio regolano la relazione fra le Parti.
Art 1.4 In caso di difformità o contrasto tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali e quanto previsto nell’Ordine di Servizio, l’Ordine di Servizio avrà prevalenza sulle Condizioni Generali. Nello specifico l’ordine di prevalenza sarà il seguente: Ordine di Servizio, Condizioni Generali.
Art 1.5 I servizi forniti da SPORTRICK TECH al Cliente sono analiticamente descritti negli specifici Ordini di Servizio (di seguito “Servizio” o “Servizi”).
Art. 2.1 In conformità alle modalità e ai termini delle presenti Condizioni Generali, SPORTRICK TECH concede al Cliente la Licenza d’uso del Software non esclusiva, non trasferibile e per la durata concordata tra le Parti nell’Ordine di Servizio (di seguito “Durata”). La Licenza d’uso è fornita nella forma “as is based” ovvero il Cliente avrà l’onere di verificarne l’adeguatezza rispetto all’utilizzo che intende farne.
Art. 2.2 La Licenza d’uso è concessa da SPORTRICK TECH al Cliente. La guida della suddetta Licenza d’uso è inclusa nella Documentazione on-line.
Art. 2.3 La Licenza d’uso non comprende la facoltà di ottenere il codice sorgente del Software, né la documentazione relativa allo sviluppo dello stesso.
Art. 3.1 Il Contratto si intende concluso e sarà efficace alla data del puntuale e corretto ricevimento da parte di SPORTRICK TECH dell’Ordine di Servizio, compilato in ogni sua parte, accettato e sottoscritto dal Cliente, sulla base delle presenti Condizioni Generali. L’invio dell’Ordine di Servizio a SPORTRICK TECH da parte del Cliente comporta l’integrale accettazione da parte del Cliente delle Condizioni Generali e di tutti i documenti che costituiscono parte integrante del Contratto.
Art. 3.2 L’Ordine di Servizio costituisce l’offerta commerciale di SPORTRICK TECH nei confronti del Cliente.
Art. 3.3 SPORTRICK TECH invierà successivamente al Cliente una copia dell’Ordine di Servizio sottoscritto dal Cliente e delle presenti Condizioni Generali all’indirizzo e-mail del Cliente indicato nel relativo Ordine di Servizio.
Art. 4.1. Il corrispettivo, le modalità di fatturazione e pagamento con riferimento alla Licenza d’uso e al Servizio/i sono indicati nel relativo Ordine di Servizio.
Art. 4.2 Solo relativamente alla modalità cloud di fornitura del Software e dei Servizi prescelti dal Cliente e salvo nel caso in cui non sia indicata una modalità diversa di pagamento e di fatturazione nell’Ordine di Servizio, il Cliente avrà l’obbligo di pagare il corrispettivo attraverso il proprio “borsellino elettronico” ricaricabile, qualora attivato, nella sezione http://store.sportrick.com e secondo l’Ordine di Servizio che verrà generato automaticamente secondo quanto stabilito all’Art. 9.2. In tal caso, SPORTRICK TECH avrà l’obbligo di emettere fattura elettronica, con indicazione del numero identificativo della transazione.
Art. 4.3 Con riferimento all’art. 4.2, il Cliente potrà ricaricare il proprio “borsellino elettronico” attraverso il sito store.sportrick.com e secondo le modalità di ricarica ivi indicate. Il primo giorno del mese sarà detratto dal borsellino elettronico il corrispettivo relativo all’utilizzo del Software e dei Servizi prescelti. Nel caso in cui sia esaurito l’importo contenuto nel borsellino elettronico o nel caso in cui tale importo risulti insufficiente per utilizzare il Software e i Servizi prescelti, SPORTRICK TECH cesserà di fornire i Servizi e il Software al Cliente salvo riprenderli in caso di una nuova ricarica del borsellino elettronico che permetta al Cliente di poter continuare a usufruire del Software e dei Servizi secondo il proprio Ordine di Servizio.
Art. 4.4 Il canone del Servizio sarà annualmente rivalutato in funzione dell’inflazione (dati ISTAT - NIC- Indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale) verificatasi nei 12 mesi antecedenti il mese di dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello cui il canone si riferisce. La rivalutazione delle varie annualità si applicherà sul canone dell’annualità immediatamente. In caso di variazione negativa dell’indice ISTAT -NIC, nell’annualità in cui ciò si dovesse verificare, il canone del SERVIZIO resterà il medesimo dell’anno immediatamente precedente
Art. 5.1 Il Software oggetto della Licenza d’uso e la documentazione resa disponibile da SPORTRICK TECH, sono di esclusiva proprietà di SPORTRICK TECH.
Art. 5.2 È fatto espresso divieto al Cliente di distribuire il Software e la documentazione relativa al funzionamento del Software come quella relativa ai Servizi erogati al pubblico ovvero di cederli o darli in sub-licenza a terzi (ivi comprese società controllanti, controllate o appartenenti al medesimo gruppo del Cliente) o, comunque, di consentirne l’uso da parte di terzi, sia a titolo oneroso che gratuito, salvo espressa previsione contenuta nell’Ordine di Servizio.
Art. 5.3 È fatto espresso divieto al Cliente di cedere in assenza di specifica autorizzazione per iscritto di SPORTRICK TECH il presente Contratto: ossia di cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni Generali e dall’Ordine di Servizio.
Art. 5.4 SPORTRICK TECH si riserva la facoltà di affidare la fornitura dei Servizi di cui all’art. 1.5, in tutto o in parte, a terzi in qualità di sub-fornitori. Ove previsto dal sub-fornitore, si applicheranno le licenze d’uso di quest’ultimo secondo quanto disposto all’Articolo 6.3. delle presenti Condizioni Generali.
Art. 6.1 Il Cliente riconosce che SPORTRICK TECH è l'unico titolare del know how e dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a invenzioni e al Software (inclusi codice sorgente, script, documentazione e studi del Software, ecc.) e a quant’altro sia stato preparato, realizzato, sviluppato in esecuzione dei singoli Ordini di Servizio nell’interesse del Cliente, inclusi metodi e procedure industriali, fermo restando il diritto del Cliente di utilizzarli nei termini e modalità previste dalla legge e dal Contratto.
Art. 6.2 In ogni caso, fatto salvo quanto espressamente consentito dalla legge applicabile, il Cliente si obbliga a non copiare, concedere in sub-licenza, noleggiare, concedere in leasing, vendere, de-compilare, eseguire operazioni di reverse-engineering, disassemblare, tentare di ottenere il codice sorgente, modificare o tradurre, decodificare o creare lavori e/o opere derivate, e a non compiere qualsiasi azione illecita, fraudolenta avente ad oggetto i programmi sviluppati o concessi in licenza in esecuzione dei singoli Ordini di Servizio o che comunque ecceda i diritti acquisiti con il Contratto.
Art. 6.3 Ove nell’esecuzione del Contratto SPORTRICK TECH si avvalga di servizi offerti da terzi fornitori, le licenze d’uso da questi predisposte regoleranno il rapporto con il Cliente e prevarranno su qualsiasi disposizione non conforme del presente Contratto nei limiti previsti dalle suddette licenze. Il Cliente si impegna ad accettare e rispettare i termini delle suddette licenze. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che le licenze intercorrono fra il Cliente ed i terzi fornitori, restando esclusa ogni responsabilità a carico di SPORTRICK TECH.
Art. 7.1 SPORTRICK TECH garantisce esclusivamente che il Software oggetto di Licenza d’uso è conforme alle caratteristiche tecniche e funzionali descritte nella Documentazione on-line, conformemente alla relativa versione del Software.
Art. 7.2 SPORTRICK TECH garantisce per un mese, dalla data della prima installazione in caso di modalità di fornitura del Software on premise o dalla data di primo accesso alla piattaforma in caso di modalità di fornitura cloud, il funzionamento del Software solo qualora il Cliente lo utilizzi in maniera appropriata e in accordo con le caratteristiche tecniche e funzionali descritte e consultabili su http://wiki.sportrick.com, conformemente alla relativa versione del Software.
La presente garanzia è condizionata:
a) in caso di modalità on premise di fornitura del Software, alla conformità dell’Infrastruttura del Cliente e dei suoi sistemi hardware ai requisiti tecnici e funzionali descritti e consultabili su http://wiki.sportrick.com, conformemente alla relativa versione del Software.
b) in caso di modalità cloud di fornitura del Software, alla compatibilità del Software con i sistemi hardware locali del Cliente;
Resta inteso inoltre che la presente garanzia è condizionata al buon funzionamento e al corretto uso dei sistemi hardware e del software di sistema del Cliente e si riferisce esclusivamente ai difetti di funzionamento del Software, restando pertanto esclusi i difetti di funzionamento derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella Documentazione on-line, conformemente alla relativa versione del Software e dall’errato utilizzo del Software da parte del Cliente.
Art. 7.3 Resta inteso che eventuali modifiche apportate direttamente dal Cliente al Software o alla sua configurazione comporteranno l’immediata cessazione della garanzia di cui agli artt. 7.1 e 7.2.
Art. 7.4 La garanzia del presente articolo non si applica nel caso in cui SPORTRICK TECH conceda al Cliente la Licenza d’uso del Software in una versione personalizzata secondo specifiche modalità che le Parti vorranno regolare nelle Condizioni Particolari.
Art. 8.1 SPORTRICK TECH garantisce al Cliente la fornitura dei Servizi nel rispetto dei livelli di servizio descritti all’art. 10 delle presenti Condizioni Generali e con facoltà di SPORTRICK TECH di apportare modifiche tecniche migliorative del medesimo e di aggiornare i software concessi per l’uso del Software durante l’esecuzione del Contratto. L’esecuzione potrà essere interrotta per l’espletamento delle attività di manutenzione adattativa e correttiva come descritte all’art. 10.1 delle presenti Condizioni Generali.
Art. 8.2. Resta inteso che SPORTRICK TECH non ha l’obbligo di effettuare attività di backup o di effettuare in qualsiasi forma copie di sicurezza delle informazioni e dei dati di titolarità del Cliente o di terzi (di seguito “Contenuto”) caricati dal Cliente nella propria infrastruttura, in caso di modalità di fornitura on premise del Software, o nell’Infrastruttura fornita da SPORTRICK TECH, in caso di modalità di fornitura cloud del Software. L’attività di backup del Contenuto resta a carico esclusivo del Cliente, che sarà pertanto chiamato a scegliere ed adottare le relative misure di prevenzione e sicurezza per la perdita del Contenuto, con spese a proprio carico.
Art. 8.3. SPORTRICK TECH non è soggetto ad alcun obbligo di controllo o sorveglianza dell’attività e dei Contenuti del Cliente, dei quali il Cliente è e resta esclusivo responsabile e titolare. SPORTRICK TECH non sarà in nessun caso responsabile per il Contenuto né per l’uso del Software e dei Servizi da parte del Cliente o di terzi autorizzati dal medesimo e per qualsiasi danno, diretto o indiretto, che terzi possano subire per fatto, doloso o colposo, del Cliente ovvero dei terzi dal medesimo autorizzati.
Art. 8.4 Alla scadenza del Contratto o al verificarsi di ipotesi che determinano la cessazione degli effetti del Contratto per qualsiasi causa, il Cliente ha la facoltà di richiedere copia del Contenuto ospitato nell’Infrastruttura nei successivi 30 giorni dal verificarsi degli eventi di cui sopra, con spese a carico del Cliente. Decorso detto termine, SPORTRICK TECH provvederà alla cancellazione del Contenuto, salvo che la conservazione non sia obbligatoria per l’adempimento di obblighi di legge, regolamenti o richieste di autorità.
Art. 8.5 SPORTRICK TECH non risponde dei danni, diretti o indiretti, comunque subiti dal Cliente o da terzi in dipendenza dell’uso ovvero del mancato uso del Software e dei Servizi, fatto salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge.
Art. 9.1 Relativamente alla modalità on premise, il Cliente s’impegna a utilizzare il Software nel pieno rispetto degli artt. 5 e 6 e di ogni qualsivoglia prescrizione del presente Contratto relativo alla Licenza d’uso. A seguito dell’istallazione del Software da parte del Cliente nei propri sistemi hardware, il Cliente potrà scegliere di acquistare attraverso l’Ordine di Servizio anche gli aggiornamenti del Software aventi ad oggetto solamente la manutenzione adattativa e correttiva, come specificato nel relativo Ordine di Servizio.
Art. 9.2 Relativamente alla modalità cloud, per accedere alla piattaforma del Software e utilizzare il Software e i Servizi prescelti, il Cliente è tenuto creare un proprio account tramite la procedura di registrazione on-line sul sito www.sportrick.com.Il cliente può richiedere l’attivazione di un periodo di prova di 30 (trenta) giorni tramite il sito www.sportrick.com. Durante il periodo di prova il Cliente si obbliga a non inserire informazioni relative a persone fisiche reali. Al termine del periodo di prova, l’ambiente sarà disabilitato e i dati inseriti cancellati. SPORTRICK TECH non sarà in alcun caso responsabile per danni, diretti o indiretti, al Cliente ovvero a terzi derivanti dal mancato aggiornamento dei Servizi da parte del Cliente.
Art. 9.3 Resta inteso che le presenti Condizioni Generali si considereranno accettate e come sottoscritte dal Cliente nel momento in cui quest’ultimo richieda la creazione di un account secondo la procedura descritta all’art. 9.2 e dunque esse avranno applicazione anche durante il periodo di prova.
Art. 9.4 Solo relativamente alla modalità di fornitura cloud, è previsto il servizio di supporto denominato “Help Desk di Primo Livello” (di seguito “Servizi di Supporto”). Lo scopo del servizio è dare supporto alla continuità dell’uso del sistema. Le richieste dovranno essere inserite nel portale di customer care http://help.sportrick.com. e a seguito delle quali saranno fornite risposte sulle procedure ordinarie di gestione, aperte da utenti formati all’uso di SPORTRICK TECH. È possibile segnalare malfunzionamenti software e/o hardware sui dispositivi acquistati da SPORTRICK TECH e ricevere il primo supporto alla diagnosi ed eventuale rapida risoluzione del problema. Tramite i Servizi di Supporto non è erogata nessuna attività di formazione all’uso del sistema.
Art. 10.1 I livelli di Servizio definiscono l’ambito di operatività del Software.
Tempo di operatività: SPORTRICK TECH mette a disposizione i Servizi per ventiquattro ore, 7 giorni a settimana (24x7) in base ad un tasso del 99,7% (“Periodo di Funzionamento”). Il Periodo di Funzionamento decorre dalla data del primo accesso ai Servizi con il pagamento (“Data di inizio”).
Metodo di misurazione: I Tempi di Funzionamento saranno misurati ciascuno per dodici mesi consecutivamente a partire dalla Data di Inizio fino alla scadenza (ciascuno considerato un “Periodo di Misurazione”). Il Periodo Metrico percentuale verrà calcolato in base alla seguente frazione:
((Totale – (Non escluso – Escluso)) / (Totale)
dove:
o Periodi di manutenzione programmata che vengono comunicati al Cliente almeno quarantotto (48) ore prima;
o Cause di forza maggiore (come descritte nelle presenti Condizioni Generali);
o Congestioni della rete Internet globali, rallentamenti o indisponibilità della rete;
o Periodo di Sospensione o cessazione del Servizio di SPORTRICK TECH come disciplinato dalle presenti Condizioni Generali;
o Problemi imputabili all’equipaggiamento del Cliente o alla rete di telecomunicazioni di terze parti, computer hardware, software, o alla rete di infrastrutture che non siano sotto il controllo esclusivo di SPORTRICK TECH.
I crediti del Servizio: se durante il Periodo di Servizio, il Servizio non riesce a soddisfare il Periodo di Funzionamento contrattualmente previsto, quale unico ed esclusivo rimedio, il Cliente potrà ricevere un credito nel proprio account come segue:
Credito |
|
99,7% o superiore |
Nessun credito |
98%-99,6% |
Un (1) mese gratuito di Servizi |
95%-97,9% |
Due (2) mesi gratuiti di Servizi |
90%-94,9% |
Sei (6) mesi gratuiti di Servizi |
Sotto il 90% |
Dodici (12) mesi gratuiti di Servizi |
Come richiedere i crediti
Se il Cliente ritiene che, durante il Periodo di Misurazione, i Tempi di Funzionamento non siano stati rispettati, può richiedere i propri crediti inviando una richiesta scritta via e-mail a support@SPORTRICK.com non oltre trenta (30) giorni dalla fine della scadenza del Periodo di Misurazione. La mail dovrà includere date, tempi e descrizione di ciascuna richiesta di inattività, e qualsiasi calcolo a supporto. Ogni richiesta di credito verrà vagliata e registrata a sistema.
Per ottenere il credito sopradescritto, il Cliente deve essere in regola con i pagamenti per almeno 12 mesi consecutivi. Il Cliente non potrà ricevere i crediti per ogni “Periodo di Misurazione” in cui ha violato il contratto o ha omesso il pagamento delle obbligazioni stabilite. I crediti saranno corrisposti solo per i futuri servizi e ogni omesso utilizzo dei crediti non sarà rimborsabile prima della fine del Contratto. I livelli di servizio di cui al presente art. sono esclusi per i servizi beta e di prova.
Art. 11.1. Il Cliente si impegna nell’esecuzione del Contratto ad usare la più elevata Diligenza professionale e Buona fede al fine di non creare alcun pregiudizio a SPORTRICK TECH o a terze parti.
Art. 11.2 Il Cliente si impegna ad utilizzare il Software e i Servizi, nei termini convenuti nelle presenti Condizioni Generali e secondo quanto predisposto dall’art. 8.1, nonché ad adoperarsi per assicurare il rispetto, da parte dei propri dipendenti e/o consulenti e/o incaricati a qualunque titolo del Cliente, ivi comprese di società controllanti, controllate o appartenenti al medesimo gruppo del Cliente, delle previsioni delle presenti Condizioni Generali.
Art. 11.3 Nel caso di fornitura del Software in modalità cloud, conformemente a quanto stabilito all’art. 9.2 relativamente alle modalità d’uso del Software, Il Cliente si impegna a fornire informazioni accurate, veritiere e aggiornate, restando responsabile esclusivo per eventuali danni causati dall’inosservanza di detto obbligo e della conservazione della segretezza delle credenziali di autenticazione, compresa la password. SPORTRICK TECH non è responsabile per qualsiasi danno in cui il Cliente possa incorrere per l’uso della password, delle credenziali di autenticazione e dell’account da parte di terzi, di cui il Cliente sia o meno a conoscenza, né per usi impropri, non autorizzati o illegali dell’account, della password e delle credenziali imputabili al Cliente o a terzi.
Art. 11.4 In ogni caso, il Cliente sarà personalmente e direttamente responsabile per gli atti commessi in violazione delle previsioni contenute nel Contratto compiuti da propri dipendenti e/o consulenti e/o incaricati a qualunque titolo del Cliente, ivi comprese di società controllanti, controllate o appartenenti al medesimo gruppo del Cliente.
Art. 11.5 Nel caso in cui si verifichi pregiudizio di cui all’ art. 11.1. per negligenza e/o nel caso in cui il Cliente non abbia agito secondo Buona fede, questi si obbliga a tenere manlevato e indenne SPORTRICK TECH da qualsiasi pretesa risarcitoria.
Art. 11.6 Fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento dei danni subiti, nel caso in cui abbiano luogo i comportamenti di cui al precedente art. 11.2., SPORTRICK TECH si riserva il diritto di risolvere il Contratto e di fornire detta comunicazione via e-mail al Cliente.
Art. 11.7 È fatto divieto al Cliente di richiedere l’esecuzione di Ordini di Servizio per attività illecite o comunque in violazione di norme di legge e/o diritti altrui. SPORTRICK TECH si riserva il diritto di risolvere il Contratto e di fornire detta comunicazione via e-mail al Cliente.
Art. 11.8 Il Cliente è responsabile della liceità della configurazione del Software secondo quanto previsto dalla Legge.
Art. 11.9 È fatto divieto al Cliente – direttamente o a mezzo di terzi – di:
- tradurre, modificare, disassemblare, decompilare, alterare programmi o parte di essi utilizzati da SPORTRICK TECH per fornire i Servizi, così come copiare materiali forniti da SPORTRICK TECH per offrire i Servizi;
- utilizzare il Servizio per compiere attività illecite, quali, a titolo meramente esemplificativo, atti di pirateria informatica, trasmettere malware, distribuire virus, worms, files, documenti e altri elementi di natura distruttiva o ingannevole; favorire, compiere o promuovere atti e Contenuti di natura pedopornografica, razzisti, violenti, diffamatori o che violano i diritti di copyright, i marchi, i brevetti o altro diritto di proprietà intellettuale o industriale di terzi, come meglio specificato all’art. 6;
- disabilitare o interferire con l'utilizzo dei Servizi da parte di altri clienti di SPORTRICK TECH;
- generare, distribuire, pubblicare o agevolare e-mail di massa non richieste, promozioni, pubblicità per altre sollecitazioni ("spam") o per porre in essere attività di phishing, truffe, ecc.;
- utilizzare i Servizi, per accedere a qualsiasi altro prodotto o servizio di SPORTRICK TECH in violazione del Contratto;
- utilizzare i Servizi e i beni forniti in un modo che possa arrecare danni o disservizi a SPORTRICK TECH o a terzi in generale;
- utilizzare i Servizi per aggirare i limiti di spazio di archiviazione o altre limitazioni contrattuali.
Al verificarsi di uno dei casi sopra riportati, SPORTRICK TECH potrà esercitare il diritto di sospendere l’esecuzione dell’Ordine di Servizio interessato o esercitare il diritto di risolvere il Contratto e di fornire detta comunicazione via e-mail al Cliente.
Art. 11.10 Fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento dei danni subiti da SPORTRICK TECH, il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente a SPORTRICK TECH l’eventuale uso non autorizzato del Servizio o delle credenziali da parte di terzi o qualsiasi violazione riscontrata.
Art. 12.1. Il Cliente riconosce che i Servizi erogati da SPORTRICK TECH potrebbero non raggiungere gli obiettivi o avere gli effetti che il Cliente medesimo si è prefissato, nonostante l’applicazione da parte di SPORTRICK TECH della migliore diligenza e professionalità e l’utilizzo di tecniche e procedure che costituiscono lo stato dell’arte con riferimento alla tipologia di Servizi erogati. Nei limiti ammessi dalla legge applicabile, SPORTRICK TECH e/o le sue società affiliate non riconoscono alcuna garanzia, comprese quelle di commerciabilità e idoneità dei Servizi per scopi specifici, né altre garanzie espresse o implicite, eccetto quella di cui all’art. 7.2 del presente Contratto. Il Cliente riconosce altresì che SPORTRICK TECH non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile dei ritardi o malfunzionamenti nella prestazione dei Servizi o dell’impossibilità di utilizzo dei Servizi, dipendenti da eventi fuori dal ragionevole controllo di SPORTRICK TECH quali, a titolo esemplificativo:
a) eventi di forza maggiore;
b) eventi dipendenti da fatto di terzi quali, a titolo meramente esemplificativo, l’interruzione o il malfunzionamento delle reti telematiche e/o delle linee elettriche;
c) malfunzionamento dei terminali o degli altri sistemi di comunicazione utilizzati dal Cliente o uso improprio degli stessi e/o delle modalità di accesso al Servizio da parte del Cliente o di terzi;
d) atti od omissioni compiuti dal Cliente e in contrasto con le obbligazioni da questi assunte ai sensi delle presenti Condizioni Generali o Ordine di Servizio e, più in generale, malfunzionamenti causati dall’utilizzo improprio dei Servizi da parte del Cliente o di terzi.
Art. 12.2. Nelle ipotesi di cui all’Articolo 12.1. e in ogni caso nelle ipotesi di cui all’art. 11 SPORTRICK TECH non potrà essere in nessun caso ritenuto responsabile nei confronti del Cliente o di terzi per perdita di profitto, mancato guadagno, né per qualsiasi altra forma di lucro cessante o danno comunque derivato dall'esecuzione delle presenti Condizioni Generali o di ogni singolo Ordine di Servizio.
Art. 13.1 SPORTRICK TECH si riserva il diritto di modificare in ogni momento le presenti Condizioni Generali nonché i termini e le condizioni degli Ordini di Servizio, con comunicazione a mezzo e-mail al Cliente con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni o tramite pubblicazione sul sito www.SPORTRICK.com; le modifiche avranno effetto decorsi giorni 15 (quindici) dalla data della pubblicazione o dalla data di invio della e-mail.
Art. 13.2 Nel caso di modifiche, il Cliente avrà facoltà di recedere dal Contratto, inviando a SPORTRICK TECH la relativa comunicazione entro lo stesso termine di 15 (quindici) giorni di cui al paragrafo precedente, trascorso inutilmente il quale le modifiche si riterranno pienamente conosciute e accettate dal Cliente, oltre che vincolanti nei suoi confronti.
Art. 13.3 Fermo quanto sopra, SPORTRICK TECH potrà variare le caratteristiche tecniche, le risorse e i sistemi dovuti all’evoluzione tecnologica delle componenti hardware e software garantendo al Cliente i medesimi Servizi.
Art. 14.1 La durata del Contratto per le formule di abbonamento SPORTRICK STANDARD, SPORTRICK PROFESSIONAL, SPORTRICK ENTERPRISE è di mesi 1 (uno) dalla data di sottoscrizione dell’Ordine di Servizio, nel rispetto delle prescrizioni del Contratto. Per queste formule di abbonamento Il il Contratto si considera automaticamente rinnovato per la durata di mesi 1 (uno) alla data di scadenza, fatto salvo il diritto di recesso delle Parti secondo quanto previsto dagli artt. 14.4 e 14.2. Per le formule di abbonamento SPORTRICK NET, SPORTRICK SMART, SPORTRICK PLUS, SPORTRICK PREMIUM e SPORTRICK PPP la durata del Contratto è di 12 mesi, tacitamente rinnovato salvo disdetta scritta entro 90 giorni
Art. 14.2 È facoltà di SPORTRICK TECH sospendere la Licenza d’uso e l’accesso al Software e la fornitura dei Servizi, senza alcun preavviso e senza che tale facoltà possa essere contestata a SPORTRICK TECH come inadempimento o violazione del Contratto:
a) in caso di mancato pagamento anche relativamente ad un solo Servizio ordinato dal Cliente, secondo le modalità e termini prescritti dagli artt. 4.1 e 4.2;
b) nel caso specifico in cui il Cliente abbia sospeso i pagamenti dei canoni, ad esempio ritirando il mandato SEPA o cancellando l’addebito su carta di credito;
c) nel caso in cui, per la fornitura secondo la modalità on premise, sia decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla scadenza del termine di pagamento previsto dalla fattura;
d) si verifichino eventi di forza maggiore;
e) vi siano fondate ragioni per ritenere che il Software e i Servizi siano utilizzati da terzi non autorizzati;
f) la sospensione sia richiesta dall’Autorità Giudiziaria;
g) nel caso in cui il Cliente faccia un uso del Software tale da determinare indisponibilità o problemi di prestazioni alla Infrastruttura;
h) il Cliente utilizzi apparecchi difettosi e che possano arrecare problemi di sicurezza e danni all’integrità della rete e alla fruizione dei Servizi offerti da SPORTRICK TECH;
Art. 14.3 Nei casi previsti dall’Art. 14.2, il Servizio potrà essere nuovamente riattivato, solo dopo la sottoscrizione di un nuovo Ordine di Servizio.
Art. 14.4 Le Parti potranno recedere dal Contratto dandone a mezzo e-mail un preavviso di giorni 15 (quindici) rispetto alla data di scadenza del medesimo. In ogni caso, il Cliente ha la facoltà di cancellare il proprio account su http://store.sportrick.com e la suddetta cancellazione costituirà recesso dal Contratto da parte del Cliente.
Art. 14.5 Nel caso in cui il Cliente non rispetti quanto stabilito all’art.14.4, permarrà in capo allo stesso l’obbligo di pagamento dei Servizi prescelti tramite l’Ordine di Servizio per tutta la durata del Contratto, anche nel caso in cui tali Servizi non siano stati utilizzati dal Cliente per una qualsivoglia ragione, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno di SPORTRICK TECH, nonché gli interessi di mora di cui al D.lgs. 231/2002.
Art. 15.1 SPORTRICK TECH avrà facoltà di risolvere unilateralmente il Contratto, mediante semplice comunicazione scritta da inviare al Cliente a mezzo e-mail, in caso di inadempimento delle obbligazioni di cui agli articoli 11.3, 6.2 e 5 da parte del Cliente, in quanto casi di inadempimento ritenuti gravi ed irreparabili, manifestando l’intenzione di avvalersi della presente “Clausola risolutiva espressa”.
Art. 15.2 La previsione di cui all’art. 15.1 si applica anche nei casi in cui il Cliente:
- risulti iscritto nell’elenco dei protesti, sia dichiarato insolvente, sia stato ammesso o sottoposto ad una procedura concorsuale;
- in caso di richieste o accertamenti notificati dalle autorità giudiziarie e/o amministrative;
- fatta salva la facoltà di SPORTRICK TECH di cui all’art. 13.2 e solo relativamente alla modalità on premise, nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine di pagamento previsto dalla fattura, SPORTRICK TECH potrà risolvere il Contratto secondo le modalità di cui al presente articolo, concedendo al Cliente la possibilità di richiedere e ottenere copia del Contenuto ospitato nell’Infrastruttura nei successivi 14 giorni a proprie spese, decorsi i quali il Contenuto sarà in ogni caso cancellato. SPORTRICK TECH avrà facoltà di trattenere le somme eventualmente pagate a titolo di penale, salvo il risarcimento del danno, e avrà diritto a percepire gli importi maturati fino al momento della risoluzione del Contratto.
Art. 15.3 A far data dalla risoluzione del Contratto, verificatasi nei casi previsti dal precedente comma, i Servizi verranno disattivati e SPORTRICK TECH avrà facoltà di addebitare al Cliente ogni eventuale ulteriore onere che lo stesso abbia dovuto sopportare, restando in ogni caso salvo il suo diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti. Nessuna richiesta di risarcimento danni potrà essere avanzata nei confronti di SPORTRICK TECH dal Cliente, in relazione a quanto specificato nel presente articolo.
Art. 16.1 Salvo ove espressamente previsto altrimenti, le Parti convengono e concordano l’utilizzo della posta elettronica per l’effettuazione delle comunicazioni richieste o da effettuarsi ai sensi delle presenti Condizioni Generali e/o dei singoli Ordini di Servizio. I rispettivi dati di contatto delle Parti sono precisati nei relativi Ordine di Servizio.
Art. 17.1 Le Parti riconoscono di essersi reciprocamente e adeguatamente informate ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 delle possibili attività di trattamento di dati personali legate al Servizio fornito ai sensi del Contratto e dichiarano che tratteranno i dati personali in conformità con le relative disposizioni di legge.
Art. 17.2 Con specifico riferimento ai Servizi SPORTRICK TECH agisce tipicamente in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 679/2016. I dettagli relativi al trattamento dei dati personali e alla relativa ripartizione di ruoli e responsabilità del Cliente e di SPORTRICK TECH sono contenuti nel Contratto per il trattamento dei dati personali sottoscritto con il Cliente.
Art. 17.3 - Il Cliente autorizza SPORTRICK TECH, la Zucchetti Hospitality srl, le società controllate o collegate o partecipate da questa, la Zucchetti spa e le società del Gruppo Zucchetti (da intendersi quali la Zucchetti spa e le società da questa controllate o collegate o semplicemente partecipate da quest'ultima o da società controllante la medesima nonché le società nelle quali Zucchetti Domenico, Zucchetti Alessandro, Zucchetti Cristina o i loro coniugi o discendenti detengano o deterranno, direttamente o indirettamente, la percentuale di capitale sociale più elevata) ad estrarre i dati dal data base relativi alle vendite, agli accessi , alle prenotazioni e alle caratteristiche delle stesse oltre ai dati geografici al fine di esporre in forma aggregata e anonimizzata i dati anche con strumenti di business intelligence e di intelligenza artificiale(inserire punto per possibilità di esportare dati aggregati come previsto per i prodotti hospitality)
Art. 17.4 Possibilità di accedere ai dati per i fini di misurazione dell’uso del sistema secondo i parametri stabiliti dalla formula di fornitura. Il controllo avviene tramite un sistema automatico che periodicamente verifica che la numerosità e il valore dei dati inseriti, quali: anagrafiche attive, terminali, strutture, transazioni, chiamate API, e-mail inviate, integrazioni attivate. Tale sistema di controllo potrà avvisare il Cliente del superamento dei parametri d’uso e potrà impedire l’inserimento di nuovi dati oltre le soglie stabilite dalla formula di fornitura.
Art. 18.1 Le Parti garantiscono reciprocamente che il proprio personale e il personale di soggetti da essi eventualmente incaricati, tratteranno come riservata ogni informazione ed ogni altro dato di cui venissero a conoscenza durante od in relazione ad ogni attività inerente l’esecuzione del Contratto.
Art. 18.2 Le Parti si obbligano reciprocamente a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e/o a conoscenza in conseguenza del Contratto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari e funzionali all’esecuzione del medesimo. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che SPORTRICK TECH sviluppa e/o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
Art. 18.3 A seguito di quanto sinora espresso, le Parti sono responsabili per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori, nonché dei propri eventuali sub-fornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e segretezza anzidetti.
Art. 19.1 Il presente Contratto non crea alcun rapporto fiduciario, di lavoro, di associazione, di società di fatto o di altra natura tra le Parti. Nessuna delle Parti si impegna, in virtù del Contratto o altrimenti, a farsi carico di qualsiasi obbligo dell’altra, sia normativo che contrattuale, o ad assumere responsabilità per gli affari o l’attività di questa.
Art. 19.2 Il presente Contratto annulla e sostituisce ogni altra precedente intesa eventualmente intervenuta tra le Parti avente ad oggetto i Servizi e costituisce la manifestazione ultima ed integrale degli accordi conclusi tra le Parti su tale oggetto.
Art. 19.3 L'eventuale inefficacia e/o invalidità, totale o parziale, di una o più clausole del Contratto non comporterà l'invalidità delle altre, le quali dovranno ritenersi pienamente valide ed efficaci.
Art. 19.4 Per tutto quanto non previsto espressamente dal Contratto, le Parti fanno espressamente rinvio alle norme di legge vigenti al momento della conclusione del Contratto, in quanto compatibili.
Art. 19.5. Il Contratto in lingua italiana è l’unico testo facente fede e prevale sulla versione del Contratto redatto in qualsiasi altra lingua. In caso di conflitto tra la versione in lingua italiana e un’altra versione in lingua differente, prevarrà la versione del Contratto in lingua italiana.
Art. 19.6 SPORTRICK TECH si riserva il diritto di includere il nome o il marchio o altro segno distintivo del Cliente tra la lista dei propri clienti, che potrà essere pubblicata sul sito di www.SPORTRICK.com, nonché in altro materiale pubblicitario e commerciale di SPORTRICK TECH.
Art. 20.1 Il Contratto e i diritti e le obbligazioni delle Parti saranno regolati dalla legge della Repubblica Italiana, escludendo espressamente l’applicazione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci.
Art. 21.1 SPORTRICK TECH e il Cliente convengono che tutte le controversie inerenti il Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Reggio Emilia, con espressa deroga a quanto eventualmente previsto e stabilito dalle leggi e Convenzioni Internazionali.